IL CONDONO EDILIZIO

Dicembre 10, 2022
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Quando si parla di Condono Edilizio in Italia si fa riferimento alle tre Leggi che lo regolano e che risalgono agli anni: 1985 – 1994 – 2003
Si trattava di leggi speciali che permettevano di sanare anche quello che la legislazione ordinaria non permetteva; ad esempio tramite queste leggi era possibile sanare anche delle irregolarità igienico/sanitarie, era possibile sanare degli aumenti di volumetrie anche senza avere avuto volumetria residua, etc… C’è però da specificare che l’ultima Legge del 2003 permetteva di sanare abusi realizzati entro il 31 Marzo del 2003 ma la richiesta di sanatoria doveva essere fatta entro il 31 Dicembre del 2004. Questa Legge ora non è più in vigore tranne nel caso di acquisto di un immobile all’asta.  
Cosa succede quindi in caso di acquisto di un immobile all’Asta?
La Legge di cui abbiamo parlato è ancora valida ma bisogna farne richiesta entro 120 giorni dalla data in cui avviene il trasferimento di proprietà. Anche in questi casi ovviamente ci saranno degli oneri da pagare, sanare un immobile usufruendo di leggi relative al condono non è gratuito.

Le regole cambiano invece se ci troviamo di fronte ad immobili costruiti in data precedente al 1942 (i cosiddetti Ante ‘42), infatti questo è l’unico caso in cui se si deve verificare la Regolarità Urbanistica fa fede la Planimetria Catastale, la Planimetria d’Impianto del 1939/1940. Viene preso come riferimento il 1942 perché quello è l’anno in cui è entrata in vigore la prima Legge Urbanistica Italiana.

Importante a questo punto fare una precisazione e cioè che al momento del trasferimento di proprietà di un immobile, nell’atto è obbligatorio dichiarare con quale titolo abilitativo è stato realizzato l’immobile tranne per alcune eccezioni di casi in cui l’immobile sia stato realizzato prima del 1° settembre 1967. Questa semplificazione è stata inserita unicamente per agevolare il lavoro dei notai che comunque dovranno inserire nell’atto di compravendita tutta la documentazione relativa alle pratiche successive, alle modifiche apportate all’immobile, agli interventi di sanatorie di abusi, etc…

Una cosa importante da sapere – argomento su cui spesso avvengono discussioni accese – è che in Italia è possibile trasferire regolarmente un immobile anche se questo non è urbanisticamente conforme. Ma cosa succede se si acquista un immobile con dei vizi di conformità urbanistica? Può avvenire che se il reato non è prescritto si potrebbe andare incontro a sanzioni amministrative o problematiche di tipo penale (perché in Italia in alcuni casi l’abuso edilizio può avere risvolti penali). Può avvenire anche che se l’abuso non è sanabile potrebbe essere intimata la demolizione del bene o della porzione del bene abusivo e, nei casi più gravi, il bene abusivo potrebbe essere confiscato dal Comune.

Consiglio: prima di effettuare una proposta di acquisto di un immobile sarebbe importante far verificare la regolarità urbanistica – da non confondere con la regolarità catastale – da parte del proprio tecnico di fiducia o, in alternativa, vincolare la proposta ai controlli urbanistici e catastali da effettuarsi prima di procedere con un Preliminare di vendita o con l’atto definitivo.

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